Titolo II
Art. 37
Istituzione della indennità di istituto doganale
In vigore dal 10 mag 1990
Istituzione della indennità
di istituto doganale
1. In attuazione dell', comma 1, lettera i, n. 2), della legge 10 ottobre 1989, n. 349, è istituita, con decorrenza 1 gennaio 1990, l'indennità di istituto doganale. Detta indennità è analoga a quelle in godimento al personale di altre categorie del pubblico impiego operante negli spazi doganali.
2. I criteri di attribuzione delle somme da corrispondere a ciascuna qualifica dirigenziale, ad esaurimento ed a ciascun livello retributivo sono stabiliti annualmente, d'intesa con le organizzazioni sindacali di cui all', comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle Finanze.
3. Unitamente alla somma aggiuntiva di lire 30 miliardi annui prevista dall', comma 1, lettera i, n. 2, della legge 10 ottobre 1989, n. 349, sono fatti affluire in un unico capitolo di spesa obbligatoria gli stanziamenti previsti per la erogazione al personale del Dipartimento dei seguenti compensi:
a) compenso incentivante previsto dall' del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983 n. 344;
b) maggiorazione del compenso incentivante prevista dall' della legge 13 luglio 1984, n. 302.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-26;105#art-37