Titolo II

Art. 35

Istituzione di un compenso incentivante unico

In vigore dal 10 mag 1990
Istituzione di un compenso incentivante unico 1. È istituito un unico compenso incentivante a favore del personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe i trattamenti accessori appresso indicati: a) indennità di confine a favore del personale in servizio presso gli uffici doganali di confine ed aeroportuali posti in località disagiata (cap. 5321, e cap. 5305, parte); b) compensi incentivanti la produttività al personale civile periferico (cap. 5323, quota parte per sportello, cassa e meccanografia); c) fondo da ripartire per le finalità di cui ai commi 4 e 5 dell' del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17 (cap. 1383, parte); d) indennità di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146 (cap. 5318, parte). 2. È istituito un unico capitolo di spesa per il lavoro straordinario, da erogare al personale del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, che assorbe gli stanziamenti previsti per la erogazione dei seguenti compensi: a) lavoro straordinario del personale dirigente centrale (cap. 1019, parte) e periferico (cap. 5303); b) lavoro straordinario del personale centrale non dirigente (cap. 1019, parte); c) somme da erogare al personale in servizio nelle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5310); d) somme da erogare a favore del personale in servizio nei laboratori chimici delle dogane per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5311); e) somme da erogare al personale in servizio negli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione per compenso per lavoro straordinario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396 (cap. 5312). 3. Lo stanziamento da iscrivere annualmente nel capitolo di cui al comma 2 è pari alla somma occorrente per corrispondere al personale del Dipartimento i compensi per il lavoro straordinario determinati nei limiti massimi individuali di ore autorizzate al 31 dicembre 1989 dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1978, n. 396. 4. Le economie risultanti dalla graduale riduzione dei limiti massimi individuali di ore di lavoro straordinario confluiscono nel fondo del compenso incentivante unico di cui al comma 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-26;105#art-35

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo