Art. 2

In vigore dal 19 apr 1990
1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole "dei termini di sei o dodici mesi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "del termine di dodici mesi previsto".
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Art. 2 Modificazioni agli articoli 242 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, in tema di termini per la definizione dei procedimenti in fase istruttoria che proseguono con le norme del codice di procedura penale abrogato. — Testo vigente | Portale Normativo