Art. 2
In vigore dal 19 apr 1990
1. Nell'alinea del comma 1 dell'art. 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, le parole "dei termini di sei o dodici mesi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "del termine di dodici mesi previsto".
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