Art. 1
In vigore dal 19 apr 1990
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 242 e 244 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto l'art. 7 della legge 16 febbraio 1987, n. 81, recante delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 marzo 1990;
Visto il conforme parere reso in data 3 aprile 1990 dalla commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 8 della citata legge n. 81 del 1987;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 aprile 1990;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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1. L'art. 242 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, è così modificato:
a) al comma 2, sono soppresse le parole "di sei mesi ovvero, quando si tratta dei reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a) del codice,";
b) al comma 3, le parole "dei termini di sei o dodici mesi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "del termine di dodici mesi previsto";
c) al comma 4, le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1990-04-12;77#art-1