Art. 5
Attestati di qualifica
In vigore dal 31 gen 1990
1. Gli attestati rilasciati dalla regione al termine dei corsi di formazione professionale, volti al conseguimento di una qualifica, costituiscono titolo per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;433#art-5