Art. 4
Formazione per gli apprendisti
In vigore dal 31 gen 1990
1. La regione, nell'ambito dei programmi pluriennali e dei piani annuali di attuazione per le attività di istruzione tecnico-professionale ed in armonia con i principi costituzionalmente rilevanti contenuti nella normativa statale in materia, attua i progetti formativi destinati agli apprendisti, articolandoli in attività teoriche, tecniche e pratiche.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-12-28;433#art-4