Norme›Titolo I›Capo VII
Art. 95
Esecuzione della custodia cautelare nei confronti dell'internato per misura di sicurezza
In vigore dal 24 ott 1989
1. Con l'ordinanza che dispone la custodia cautelare nei confronti di persona internata per misura di sicurezza, il giudice ne dispone il trasferimento nell'istituto di custodia, salvo quanto previsto dall'articolo 286 del codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-95