NormeTitolo ICapo VII

Art. 100

Trasmissione degli atti in caso di impugnazione

In vigore dal 24 ott 1989
1. Quando è impugnato un provvedimento concernente la libertà personale, la cancelleria o la segreteria dell'autorità giudiziaria procedente trasmette, in originale o in copia, al giudice competente gli atti necessari per decidere sull'impugnazione, con precedenza assoluta su ogni altro affare e, comunque, entro il giorno successivo alla ricezione dell'avviso della proposizione dell'impugnazione previsto dagli articoli 309, 310 e 311 del codice.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-100

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