Norme›Titolo II
Art. 236
Disposizioni concernenti il tribunale di sorveglianza
In vigore dal 25 feb 1993
1. Competente a dichiarare l'estinzione della pena in conseguenza della liberazione condizionale o dell'affidamento in prova al servizio sociale è il tribunale di sorveglianza.
2. Nelle materie di competenza del tribunale di sorveglianza continuano a osservarsi le disposizioni processuali della legge 26 luglio 1975 n. 354 diverse da quelle contenute nel capo II- bis del titolo II della stessa legge.
Note all'articolo
- La Corte costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/2/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 2 del presente articolo, nella parte in cui non consente l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorsoin permesso-premio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-236