Norme›Titolo II
Art. 232
Corrispondenza tra sentenza istruttoria, sentenza di non luogo a procedere e provvedimento di archiviazione
In vigore dal 24 ott 1989
1. Le sentenze istruttorie di non doversi procedere emesse a norma del codice abrogato sono equiparate, nei corrispondenti casi, ai provvedimenti di archiviazione per mancanza di una condizione di procedibilità o per essere ignoto l'autore del reato ovvero alle sentenze di non luogo a procedere previste dal codice.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-07-28;271#art-n-232