Art. 3

In vigore dal 9 lug 1989
1. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell', comma 2, del presente decreto, valutate in lire 333 miliardi per il periodo 1 luglio-30 novembre 1989, si provvede, quanto a lire 303,5 miliardi con le maggiori entrate di cui agli , comma 1, e quanto a lire 29,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei provvedimenti precedentemente adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e successive modificazioni e integrazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 giugno 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-06-23;237#art-3

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