Art. 2

In vigore dal 9 lug 1989
1. Fino al 30 giugno 1989 le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono aumentate: a) da L. 75.760 a L. 77.759 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 7.576 a L. 7.775,90 per ettolitro, alla temperatura di 15 C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina. 2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si applicano altresì, per i medesimi prodotti, dal 1 luglio fino al 30 novembre 1989 in luogo delle maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro, previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-06-23;237#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo