Art. 3

In vigore dal 4 giu 1989
1. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall', valutate complessivamente in lire 25 miliardi, si provvede mediante parziale utilizzo, fino al predetto importo, delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni recate dall'. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 maggio 1989 COSSIGA DE MITA, Presidente del Consiglio dei Ministri COLOMBO, Ministro delle finanze AMATO, Ministro del tesoro FANFANI, Ministro del bilancio e della programmazione economica BATTAGLIA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: VASSALLI
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-05-19;178#art-3

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Art. 3 Modificazioni delle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi. — Testo vigente | Portale Normativo