Art. 2

In vigore dal 4 giu 1989
1. Fino al 30 giugno 1989, l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi sono diminuite: a) da L. 76.148 a L. 74.849 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) da L. 7.614,80 a L. 7.484,90 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-05-19;178#art-2

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