Art. 2

In vigore dal 22 lug 1948
La somma di 100 milioni di cui all'articolo precedente sarà iscritta con decreto del Ministro per il tesoro, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;928#art-2

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Art. 2 Stanziamento nel bilancio del Ministero delle finanze della somma di L. 100.000.000 occorrente per le esigenze relative alla liquidazione della Societa' per azioni "Ala italiana". — Testo vigente | Portale Normativo