Art. 1
In vigore dal 22 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la difesa e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948;
.
È autorizzata l'ulteriore spesa di L. 100.000.000 per le esigenze relative alla liquidazione della Società per azioni "Ala italiana".
Le somministrazioni della predetta somma saranno disposte dal Ministero delle finanze su motivata richiesta del liquidatore, corredata da relazione del Collegio sindacale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;928#art-1