Art. 2

In vigore dal 8 lug 1948
Il trattamento economico previsto dall' della legge 16 settembre 1940, n. 1450, è quello stabilito per il personale con sede di servizio nel territorio metropolitano e va attribuito nella misura fissata per la sede cui il personale è destinato o comandato in servizio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;839#art-2

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