Art. 1
In vigore dal 8 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, di concerto con il Ministro per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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Le disposizioni contenute nel primo e secondo comma dell' della legge 16 settembre 1940, n. 1450, si applicano anche al personale che sia rimpatriato successivamente alla data dell'11 giugno 1940.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;839#art-1