Art. 2
In vigore dal 14 dic 1948
L'Azienda ha lo scopo di:
1) ricercare e coltivare i giacimenti di minerali metallici;
2) installare ed esercitare impianti metallurgici e chimici;
3) esercitare il commercio dei minerali metallici, dei metalli e dei loro derivati;
4) rilevare e gestire imprese ed assumere partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi, che abbiano in tutto o in parte gli scopi indicati nel presente articolo;
5) eseguire ricerche di minerali metallici per conto dello Stato alle condizioni stabilite d'accordo col Ministero dell'industria e del commercio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1364#art-2