Art. 2

In vigore dal 14 dic 1948
L'Azienda ha lo scopo di: 1) ricercare e coltivare i giacimenti di minerali metallici; 2) installare ed esercitare impianti metallurgici e chimici; 3) esercitare il commercio dei minerali metallici, dei metalli e dei loro derivati; 4) rilevare e gestire imprese ed assumere partecipazioni azionarie in società costituite o da costituirsi, che abbiano in tutto o in parte gli scopi indicati nel presente articolo; 5) eseguire ricerche di minerali metallici per conto dello Stato alle condizioni stabilite d'accordo col Ministero dell'industria e del commercio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1364#art-2

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Art. 2 Ordinamento dell'Azienda Minerali Metallici italiani (A.M.M.I.). — Testo vigente | Portale Normativo