Art. 1
In vigore dal 14 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948;
.
L'Azienda Minerali Metallici italiani (A.M.M.I.) è un ente economico, di diritto pubblico, con personalità giuridica e gestione autonoma.
Essa ha sede in Roma ed ha un capitale di lire 200.000.000 fornito per il 60% dallo Stato, e per il rimanente da enti finanziari, di risparmio e di assicurazione.
Ciascun ente partecipante è responsabile soltanto per la quota sottoscritta.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1364#art-1