Art. 2

In vigore dal 21 ago 1948
Il contributo di cui all' sarà erogato sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria e del commercio. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio, con propri decreti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1097#art-2

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