Art. 1

In vigore dal 21 ago 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con quello per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . È autorizzato a carico del bilancio dello Stato il contributo straordinario di 10 milioni di lire a favore dell'Ente Distribuzione Rottami in liquidazione, per oneri eccezionali derivati al suddetto Ente dall'espletamento di attività svolta nell'interesse dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-08;1097#art-1

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