Art. 4

In vigore dal 6 ago 1948
Con apposito provvedimento da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite le norme per la ripartizione organica del personale salariato di ruolo nel gruppo dei capi operai e nelle categorie degli operai, per il passaggio nei ruoli organici e per la valutazione del servizio non di ruolo ai fini del trattamento di quiescenza, nonché quelle altre che si renderanno eventualmente necessarie per l'esecuzione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 156. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;940#art-4

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Art. 4 Modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate. — Testo vigente | Portale Normativo