Art. 2

In vigore dal 6 ago 1948
I contingenti numerici fissati dal precedente saranno, nell'ordine, coperti dagli operai dipendenti dalle tre Forze armate compresi nelle seguenti categorie: a) operai permanenti in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto; b) operai in servizio non di ruolo alla predotta data, già in possesso al 30 giugno 1923 della qualifica di operai a matricola o di lavoranti permanenti; c) operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto che alla stessa data del 30 giugno 1923 rivestivano la qualifica di operai provvisori; d) operai in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto, da presciegliersi tra quelli compresi in una graduatoria appositamente compilata in base a criteri di anzianità e capacità professionale ed in relazione alle esigenze funzionali dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni che concedono preferenze ai combattenti e ai reduci, o che attribuiscono o riservano posti di ruolo agli invalidi e ai mutilati di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;940#art-2

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Art. 2 Modificazioni degli organici degli operai di ruolo delle Forze armate. — Testo vigente | Portale Normativo