Art. 2

In vigore dal 12 ago 1948
Le disposizioni e le deroghe concernenti l'attività dell'Istituto Mobiliare italiano, di cui all'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, sono estese ad ogni altra operazione in valuta estera conclusa dall'Istituto Mobiliare italiano con l'Export Import Bank o con altri enti finanziari esteri, ai fini della ricostruzione e del potenziamento dell'industria italiana, quando le operazioni stesse siano autorizzate con decreto del Ministro per il tesoro. Le disposizioni contenute nell'art. 11 del decreto legislativo precitato sono estese anche alle operazioni anzidette ed ai relativi finanziamenti da concedersi dall'Istituto Mobiliare Italiano.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;927#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo