Art. 1

In vigore dal 22 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero, per la grazia e giustizia, per gli affari esteri, per le finanze e per il bilancio; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dei 3 maggio 1948: . Il Ministro per il tesoro è autorizzato a trattare, concludere e perfezionare con il Governo degli Stati Uniti e con l'Export Import Bank i finanziamenti previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1947, n. 891, nonché a concedere le relative garanzie statali, oltre il limite di cento milioni di dollari, ma non oltre l'importo massimo di duecento milioni di dollari U.S.A. Al maggiore importo previsto dal presente articolo sono applicabili tutte le altre norme di cui al citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 11 settembre 1917, n. 891.
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