Art. 4

In vigore dal 25 lug 1948
Ai capi delle delegazioni che si recano all'estero per stipulare accordi economici, commerciali o politici, può essere accordato, con obbligo di rendiconto, un fondo in valuta locale - in misura da determinarsi dal Ministro per il tesoro - per far fronte alle spese di ufficio e di rappresentanza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;860#art-4

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