Art. 3

In vigore dal 25 lug 1948
Sulle indennità giornaliere risultanti dall'applicazione degli , è concessa una integrazione nelle seguenti misure: del 50% per il periodo 1 gennaio 1944-30 giugno 1944; del 70% per il periodo 1 luglio 1944-31 dicembre 1944; del 100% per il periodo 1 gennaio 1945-2 ottobre 1945.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;860#art-3

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