Art. 2

In vigore dal 8 lug 1948
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo, a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 6 dicembre 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - FACCHINETTI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 87. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;837#art-2

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Art. 2 Validita' delle proposte di licenziamento formulate dalle Commissioni locali costituite presso uffici periferici delle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335. — Testo vigente | Portale Normativo