Art. 1

In vigore dal 8 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma, quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . Sono considerate valide ai fini dei licenziamenti previsti dall'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, anche le proposte formulate anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335, dalle Commissioni locali costituite presso gli uffici periferici delle Amministrazioni facenti parte del Ministero della difesa successivamente all'entrata in vigore del menzionato decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 138, purchè tali Commissioni siano state composte nei modi previsti dall'art. 5 del citato decreto legislativo 22 luglio 1947, n. 1335.
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