Art. 2

In vigore dal 18 lug 1948
Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - TUPINI EINAUDI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 24 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 5. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;816#art-2

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Art. 2 Autorizzazione della spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo in annualita' in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425, concernente la decadenza delle assegnazioni di alloggi di cooperative edilizie. — Testo vigente | Portale Normativo