Art. 1
In vigore dal 18 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il bilancio e per il tesoro;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
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È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 1947-48 e successivi, la spesa di L. 300.000 per la concessione del contributo dello Stato in annualità, sui mutui previsti dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 16 novembre 1944, n. 425.
L'importo di L. 60.000.000 stabilito dal n. 4 dell'art. 5 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 185, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48, per annualità occorrenti per contributi a favore dell'I.N.C.I.S. e degli istituti ed Enti autonomi per costruzioni di case popolari, è diminuito della corrispondente somma di L. 300.000.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;816#art-1