Art. 3

In vigore dal 1 lug 1948
Gli ufficiali appartenenti ad armi o corpi diversi dal Corpo della giustizia militare, i quali possono, ai termini dell', continuare ad essere destinati ai Tribunali militari con funzioni di magistrato o di cancelliere non devono superare le 120 unità nè aver grado più elevato di quello di tenente colonnello.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;805#art-3

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