Art. 1

In vigore dal 1 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'Africa italiana, per la grazia e giustizia e per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . L'applicabilità delle norme transitorie contenute negli articoli 11, 12 e 13 del decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144, sul passaggio dall'applicazione della legge penale militare di guerra a quella di pace, modificate dall' del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 dicembre 1947, n. 1627, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1948. Le norme del sopraindicato art. 11 sono applicabili, tranne quella del capoverso 1°, anche ai magistrati ed ai cancellieri appartenenti ai ruoli organici del personale civile della Giustizia militare che siano stati o vengano, quali ufficiali del Corpo della giustizia militare, ricollocati in congedo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;805#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo