Art. 2

In vigore dal 9 lug 1948
Il secondo comma dell'art. 44 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato col regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, modificato dall'art. 16 della legge 16 giugno 1939, n. 942, è sostituito dal seguente: Il prezzo d'asta viene determinato moltiplicando per 200 il tributo diretto verso lo Stato, secondo il disposto dell'art. 15 del Codice di procedura civile. Ove tale prezzo sia ritenuto notevolmente inferiore al valore attuale dei beni, l'Intendente di finanza può disporre che il prezzo stesso sia determinato in base a perizia dell'Ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono anticipate dall'Amministrazione finanziaria e saranno recuperate dall'esattore o dal ricevitore provinciale, unitamente al debito di imposta.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;771#art-2

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Art. 2 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401. — Testo vigente | Portale Normativo