Art. 4

In vigore dal 9 lug 1948
L'art. 87 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato dal regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, è sostituito dal seguente: L'esattore ha diritto al rimborso delle imposte o sovrimposte iscritte nei ruoli che non ha conseguito, purchè faccia constare: che la esecuzione non ha potuto aver luogo per assoluta mancanza di beni mobili del debitore; oppure che la esecuzione è tornata inutile o insufficiente. Per ottenere il rimborso è sufficiente che l'esattore dimostri di aver compiuta una sola esecuzione entro sei mesi della scadenza della quarta rata non pagata, se trattasi di esecuzione mobiliare, o entro dieci mesi dalla scadenza dell'ultima rata annuale, se trattasi di esecuzione sui beni immobili. Ai fini previsti dal presente articolo, il contribuente moroso per quattro rate consecutive, s'intende decaduto dal beneficio della normale rateazione di legge e l'esattore resta libero di procedere per l'intero carico comprese le rate non scadute. Nel caso in cui la morosità si manifesti alla scadenza della terza rata o successive, agli effetti di cui al presente articolo, sarà sufficiente che l'esattore dimostri di aver eseguita la sola procedura a saldo alla scadenza dell'ultima rata. Deve inoltre provare che l'esecuzione presso terzi fu iniziata nel termine di quattro mesi dal giorno in cui venne a conoscenza delle occorrenti notizie e che la sentenza venne eseguita nel termine stesso. Tuttavia l'esattore che abbia pignorato frutti naturali pendenti non perderà il suo diritto al rimborso, se abbia ritardata la vendita, dei medesimi fino a un mese dopo la raccolta. Parimenti per i fitti o le pigioni da scadere potrà aspettare a riscuoterli un mese dopo la scadenza, senza perdere il diritto medesimo. In caso di irreperibilità rilevata ed attestata dal messo notificatore al momento della notifica della cartella dei pagamenti, agli effetti del rimborso per inesigibilità, l'esattore alla scadenza della quarta rata, potrà notificare la stessa cartella. Confermandosi la irreperibilità, l'atto assume efficacia di avviso di mora e di verbale di irreperibilità e dovrà essere sottoposto alla Certificazione del sindaco e, successivamente, dell'ente impositore entro sessanta giorni dalla seconda notifica. Lo stesso termine vale per la trasmissione all'Ufficio delle imposte, degli originali verbali della prima esecuzione infruttuosa o insufficiente. In sostituzione della cartella, potranno essere sottoposti alla certificazione di cui al comma precedente, gli avvisi di mora, o, previa autorizzazione dell'Intendente di finanza, elenchi per ruolo dei contribuenti irreperibili verbalizzati dall'ufficiale esattoriale. L'esattore potrà omettere le denuncie di morosità ai sensi dell'art. 35 del regio decreto 17 settembre 1931, n. 1608 e 13 della legge 16 giugno 1939, n. 912, quando abbia già denunciato lo stato di morosità del contribuente per le quote iscritte nei ruoli degli anni precedenti e la mora perduri. Qualora l'Amministrazione della finanza abbia notizia che il debitore inutilmente escusso possegga beni mobili od immobili li designerà all'esattore. Nel caso che tale designazione sia fatta dopo la presentazione della domanda di rimborso, l'esattore potrà ottenere uno sgravio provvisorio, che diventerà definitivo non appena egli abbia fatto constatare di aver escusso inutilmente tutti i beni a lui designati. In ogni caso la Finanza esonerando l'esattore conserva il diritto di escutere il debitore in qualunque parte dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;771#art-4

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Art. 4 Modificazioni al testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401. — Testo vigente | Portale Normativo