Art. 2

In vigore dal 8 lug 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di cui al precedente , per l'attuazione del presente decreto, ed a provvedere allo stanziamento, nel bilancio della spesa, dei fondi all'uopo occorrenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - TREMELLONI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 228. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;756#art-2

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Art. 2 Rimborso delle somme anticipate allo Stato dall'istituto nazionale delle assicurazioni e dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo