Art. 2
In vigore dal 8 lug 1948
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione con gli Istituti di cui al precedente , per l'attuazione del presente decreto, ed a provvedere allo stanziamento, nel bilancio della spesa, dei fondi all'uopo occorrenti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - TREMELLONI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 228. - FRASCA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;756#art-2