Art. 1
In vigore dal 8 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1546, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con quello per l'industria ed il commercio;
PROMULGA
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:
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Il Ministro per il tesoro è autorizzato a rimborsare, in cinque rate annuali uguali posticipate, scadenti il 31 dicembre di ciascun anno a decorrere dall'esercizio finanziario 1948-49, comprensive anche degli interessi nella ragione annua del sei per cento, all'Istituto nazionale delle assicurazioni ed all'Istituto nazionale della previdenza sociale, i rispettivi crediti risultanti verso lo Stato per le somme da essi somministrate a tutto il 31 dicembre 1945, in attuazione del regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1795, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 630, e della conseguente convenzione 8 giugno 1936, approvata e resa esecutiva con decreto dei Ministri per le finanze e per le corporazioni in data 30 settembre 1936, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, registro n. 10 Finanze, foglio n. 36, per il consolidamento delle pensioni privilegiate di guerra.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;756#art-1