Art. 2
In vigore dal 1 lug 1948
Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle variazioni del bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GRASSI DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte del conti, addì 14 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 187. - GALLEANI
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