Art. 1

In vigore dal 1 lug 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948: . È concessa all'Amministrazione degli archivi notarili una anticipazione straordinaria di L. 35.000.000, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e nel bilancio dell'entrata dell'Amministrazione degli archivi notarili per l'esercizio finanziario 1947-1948. La somma anticipata di L. 35.000.000 sarà rimborsata con i proventi che deriveranno all'Amministrazione degli archivi notarili a seguito dell'applicazione del provvedimento concernente l'aumento dalle tariffe notarili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;694#art-1

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