Art. 2

In vigore dal 11 giu 1948
Le richieste di sottoscrizione, di cui al precedente articolo, compilate su apposite distinte, accompagnate dai titoli relativi, potranno essere presentate alle Sezioni di tesoreria provinciale dal 15 al 30 giugno 1948.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;634#art-2

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Art. 2 Accettazione dei buoni del Tesoro quinquennali 5%, scadenti il 15 giugno 1948, in sottoscrizione di buoni ordinari del Tesoro ad un anno fruttanti l'interesse del cinque per cento. — Testo vigente | Portale Normativo