Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 11 giu 1948
Le richieste di sottoscrizione, di cui al precedente articolo, compilate su apposite distinte, accompagnate dai titoli relativi, potranno essere presentate alle Sezioni di tesoreria provinciale dal 15 al 30 giugno 1948.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;634#art-2