Art. 9
In vigore dal 15 lug 1998
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - CAPPA - DEL VECCHIO - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 1 giugno 1948
Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 2. - VENTURA
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;615#art-9