Art. 6
In vigore dal 15 lug 1998
Nella prima applicazione del presente decreto e per la durata di un anno, per il disimpegno delle funzioni proprie del ruolo tecnico di gruppo A, si può anche provvedere, in caso di necessità, con ufficiali o funzionari appartenenti rispettivamente al ruolo del genio navale e delle ferrovie dello Stato, da destinarsi quali comandati presso il Ministero predetto.
Il contingente massimo del personale comandato, che non potrà comunque eccedere il numero dei posti del predetto ruolo tecnico, sarà determinato con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro.
L'onere della spesa per il relativo trattamento economico a titolo di stipendio ed altri assegni fissi, dovuto al personale comandato, sarà rimborsato alle Amministrazioni a cui appartiene il personale stesso a carico degli stanziamenti di bilancio per il Ministero della marina mercantile.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 24 aprile 1998, n. 202 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "Ai sensi dell'articolo 1, commi 13 e 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si intendono abrogate le disposizioni sotto elencate, con effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al precedente articolo 14: h) decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;615#art-6