Art. 2

In vigore dal 10 dic 1948
Il personale della Guardia di finanza indicato nell' della convenzione stessa è, dal 22 novembre 1946, posto fuori organico. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - SEGNI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948 Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 33. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1353#art-2

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Art. 2 Approvazione della convenzione stipulata dal Ministero delle finanze con l'Ente nazionale risi, intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso. — Testo vigente | Portale Normativo