Art. 2
In vigore dal 10 dic 1948
Il personale della Guardia di finanza indicato nell' della convenzione stessa è, dal 22 novembre 1946, posto fuori organico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - PELLA - DEL VECCHIO - SEGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Atti del Governo, registro n. 25, foglio n. 33. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1353#art-2