Art. 1

In vigore dal 10 dic 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1940, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e per le foreste; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948: . È approvata l'annessa convenzione stipulata dal Ministro per le finanze con il commissario dell'Ente nazionale risi, in data 30 marzo 1948 intesa a disciplinare il servizio di vigilanza sul trasporto e trasferimento e sulla pilatura del riso per conto del predetto Ente, a decorrere dal 22 novembre 1940.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1353#art-1

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