Art. 19

In vigore dal 21 set 1948
Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro saranno stanziati i fondi occorrenti per il pagamento del personale di cui al n. 1 del primo comma dell'. Detti fondi saranno portati in aumento al contributo ordinario annuo assegnato al Consiglio nazionale delle ricerche. Fino a tutto l'esercizio finanziario 1948-49, saranno altresì stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, i fondi occorrenti per il rimborso delle maggiori spese sostenute dalle università per emolumenti pagati al personale di cui al terzo comma dell'art. 29 del decreto legislativo 1 marzo 1945, n. 82. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1167#art-19

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