Art. 3
In vigore dal 17 set 1948
Le predette indennità avranno decorrenza dal 1 luglio 1948.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - GONELLA DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 87. - VENTURA
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