Art. 3

In vigore dal 17 set 1948
Le predette indennità avranno decorrenza dal 1 luglio 1948. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1948 Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 87. - VENTURA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1128#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo