Art. 2

In vigore dal 17 set 1948
Le tabelle che stabiliscono la misura delle indennità previste dal precedente articolo verranno approvate con apposito provvedimento legislativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1128#art-2

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Art. 2 Attribuzione dell'indennita' di studio, di carica e di lavoro straordinario al personale direttivo ed insegnante degli istituti e scuole governative di ogni ordine e grado. — Testo vigente | Portale Normativo