Art. 3

In vigore dal 22 ago 1948
Le indennità previste dai numeri 1, 2 e 3 dell' del regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, quale risulta modificato dal precedente , sono raddoppiate per gli infortuni che si sono verificati e si verificheranno a partire dal 1 giugno 1947. Per gli infortuni verificatisi anteriormente al 10 giugno 1947, sono raddoppiate le indennità o le rate di saldo non ancora corrisposte a detta data.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-05-07;1039#art-3

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